Ricorso per il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in  Roma,  via
dei  Portoghesi  n.  12  telefax  n.   06/96514000;   indirizzo   PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 
    Ricorrente contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano - piazza  Citta'
della Lombardia n. l; 
    Intimata per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 3, comma l, lettera d), della Regione Lombardia del 26
maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30  maggio  2017,
intitolata «legge di semplicazione 2017»; 
    Per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. 
    Con la legge n. 15 del 20 17 la Regione  Lombardia  ha  novellato
numerose leggi pregresse. In particolare, l'art. 3, comma l,  lettera
d), ha sostituito il comma 12 dell'art. 40 della legge  regionale  16
agosto 1993, n. 26, recante «norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica e per la tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
dell'attivita' venatoria». 
    Per effetto della modifica  l'art.  40,  comma  12,  della  legge
regionale n. 26 del 1993 cosi' recita: «La Regione e la Provincia  di
Sondrio per  il  relativo  territorio  disciplinano  l'allenamento  e
l'addestramento dei cani nei  trenta  giorni  antecedenti  l'apertura
della caccia e non oltre il  giorno  8  dicembre,  per  tre  giornate
settimanali, con eccezione del martedi' e del venerdi' e  della  zona
di maggior tutela della zona  Alpi.  Durante  la  stagione  venatoria
l'allenamento e  l'addestramento  dei  cani  sono  consentiti  previa
annotazione della giornata sul tesserino  venatorio.  Tali  attivita'
sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole  di
cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione». 
    Questa   disposizione   presenta   profili   di    illegittimita'
costituzionale per le ragioni che si rappresentano  con  il  seguente
motivo di 
 
                               Diritto 
 
    Incostituzionalita' dell'art. 3, comma l, lettera d), della legge
regionale n. 15 del 2017, che sostituisce il comma  12  dell'art.  40
della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s) Cost., con riferimento all'art. 10, commi 7, 8  e
10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
    L'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del  1993,  come
modificato dalla norma qui impugnata, dispone  che  le  attivita'  di
allenamento e di addestramento dei cani da caccia si possano svolgere
nei  trenta  giorni  antecedenti  l'apertura   della   caccia.   Tale
disposizione contrasta con la disciplina statale contenuta  nell'art.
10, commi 7, 8 e 10, della legge n. 157 del 1992,  che  detta  regole
inderogabili per il  legislatore  regionale  in  quanto  riguarda  la
materia della tutela dell'ambiente, rimessa alla competenza esclusiva
dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.. 
    Secondo   il   consolidato   orientamento   di   codesta    Corte
costituzionale,  la  caccia  rientra  nell'ambito  della   competenza
legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma  4,
Cost.; tuttavia, e'  necessario  che  la  legislazione  regionale  in
materia rispetti i principi generali in tema di tutela  dell'ambiente
e dell'ecosistema stabiliti con la predetta legge statale n. 157  del
1992 (cfr. la recente sentenza di codesta Corte costituzionale n. 139
del 2017, che richiama - tra le tante - le precedenti sentenze  n.  2
del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010). Tra le
norme statali  che  fissano  regole  minime  ed  uniformi  di  tutela
ambientale per l'esercizio della  caccia  sono  comprese  quelle  del
citato art. 10 della legge n. 157 del 1992. 
    In particolare, il comma 7 di tale articolo stabilisce  l'obbligo
delle province di predisporre piani faunistico-venatori finalizzati a
garantire la conservazione delle specie mediante la  riqualificazione
delle  risorse  ambientali  e  la   regolamentazione   del   prelievo
venatorio; la lettera e) del successivo comma 8 stabilisce, anche  al
fine di compenetrare le esigenze della  cinofilia  venatoria,  che  i
citati  piani  devono  indicare   «le   zone   ed   i   periodi   per
l'addestramento, l'allenamento e le  gare  di  cani  anche  su  fauna
selvatica naturale». Il comma 10 del medesimo art. 10 dispone inoltre
che «le  regioni  (attuino)  la  pianificazione  faunistico-venatoria
mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui  al  comma  7,
secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
garantisce la omogeneita' e la congruenza a norma del comma 11». 
    Queste  norme,  pertanto,   stabiliscono   stardard   minimi   ed
inderogabili per le attivita' di allenamento e di  addestramento  dei
cani da caccia a tutela della fauna, in quanto esse possono  arrecare
significativo  disturbo  alla  riproduzione  degli  uccelli   e   dei
mammiferi selvatici. 
    I compiti affidati in materia all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica costituiscono espressione delle piu' generali  funzioni  ad
esso attribuite dal precedente art. 7 della legge n.  157  del  1992,
riguardanti il censimento del patrimonio ambientale costituito  dalla
fauna selvatica, lo studio del suo stato, della sua evoluzione e  dei
suoi  rapporti  con  le  altre  componenti  ambientali,  nonche'   il
controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati  dalle
regioni e dalle province autonome, anche mediante la formulazione dei
pareri tecnico-scientifici richiesti. 
    Ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
l'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica  e'  stato  sostituito
dall'ISPRA,  al  quale  quindi  competono  attualmente  le   predette
funzioni. 
    Nei pareri rilasciati alle Regioni, l'ISPRA ha indicato  il  mese
di settembre come periodo iniziale  dell'addestramento  dei  cani  da
caccia, in  quanto  lo  svolgimento  di  tale  attivita'  in  periodo
precedente  «determina  un  evidente  e  indesiderabile  fattore   di
disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta  una
mortalita' aggiuntiva per  le  popolazioni  faunistiche  interessate.
Questa attivita' andrebbe consentita solo  nel  periodo  che  precede
l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima  dei
primi di settembre ed escludendo i  mesi  che  vanno  da  febbraio  a
agosto» (parere ISPRA 22 agosto 2012). 
    Alla luce di questa  analisi,  appare  evidente  l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale impugnata per contrasto  con  la
normativa statale di riferimento. 
    Sotto un primo profilo,  la  legge  in  esame  contrasta  con  le
disposizioni  secondo  cui  l'individuazione  del  periodo   dedicato
all'addestramento deve avvenire con il piano faunistico-venatorio,  e
quindi con provvedimento amministrativo. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha  piu'  volte  ritenuto  che  non  possono
essere disciplinate con legge le attivita' per  le  quali,  come  nel
caso del calendario venatorio, la legge statale prevede  una  vera  e
propria «riserva  di  amministrazione»  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenze n. 139 del 2017; n. 193 del 2013, nn. 116, 105, 90 e 20  del
2012). 
    In particolare, con la sentenza n. 105 del 2012,  codesta  Ecc.ma
Corte ha affermato che «l'art. 18, comma 4, della legge  n.  157  del
1992, nella parte in  cui  esige  che  il  calendario  venatorio  sia
approvato con regolamento esprime una scelta compiuta dal legislatore
statale che attiene alle modalita' di protezione  della  fauna  e  si
ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Gli  stessi  principi  sono  estensibili  alle  disposizioni  che
impongono di disciplinare l'attivita' di allenamento ed addestramento
dei cani da caccia con provvedimento amministrativo, qual e' il piano
faunistico-venatorio. Anche tale attivita', dunque, «si deve ritenere
soggetta alla pianificazione con le medesime modalita' procedimentali
e con le connesse garanzie sostanziali... e [deve] essere dettata con
le stesse modalita' fin qui  delineate»  poiche'  solo  in  tal  modo
«l'acquisizione  dei  pareri  tecnici  (...)  diviene  un   passaggio
naturale e formale della pianificazione che il legislatore ha voluto,
come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici  interessi  in
gioco». 
    Per  tali  ragioni,  codesta  Ecc.ma  Corte  ha   dichiarato   la
illegittimita'  costituzionale  di  una  norma  che,   «disciplinando
l'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  da  caccia  con   legge
regionale,   e   quindi   al   di    fuori    della    pianificazione
faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della  legge  n.  157  del
1992, e senza  le  relative  garanzie  procedimentali  imposte  dalla
stessa legge (art. 18)», determinava «una violazione  degli  standard
minimi e uniformi di  tutela  della  fauna  fissati  dal  legislatore
statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia,  ai
sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 193 del 2013. Negli stessi termini, Corte
costituzionale, sentenza n. 139 del 2017). 
    Anche la legge  regionale  qui  impugnata  si  sottrae  a  queste
inderogabili  regole  di  tutela  ambientale,  cosi'  incorrendo  nel
dedotto vizio di incostituzionalita'. 
    Inoltre, la legge regionale appare in contrasto con le vincolanti
disposizioni  contenute  nel  citato  parere   reso   dall'ISPRA   in
attuazione della normativa statale di riferimento, nella parte in cui
prevede che le attivita' di allenamento e di addestramento  dei  cani
possano  svolgersi  nel  periodo   di   trenta   giorni   antecedente
all'apertura della caccia. Infatti, cio' consente  di  svolgere  tali
attivita' in un periodo antecedente al mese di settembre, individuato
come «dies a quo» dal  predetto  Organo  tecnico,  nel  caso  in  cui
l'inizio della caccia sia  fissato  prima  dell'inizio  del  mese  di
ottobre.